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Capo 6 - INTERROGAZIONI –INTERPELLANZE - MOZIONI

ART. 48 PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI,INTERPELLANZE E MOZIONI

  1. I/le Consiglieri/e, nell’esercizio delle loro funzioni di controllo, possono presentare interrogazioni, interpellanze o mozioni su argomenti che interessano comunque le competenze e le funzioni dell’Amministrazione comunale o l’attività del Comune.
  2. Possono, altresì, rivolgere alla Presidenza raccomandazioni scritte o verbali, anche in pubblica seduta, per sollecitare provvedimenti, adempimenti o iniziative relative a pratiche in corso.
  3. Il/la Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, nell’organizzazione dei lavori della sessione ordinaria, destina apposite sedute alla trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze.

ART. 49 CONTENUTO DELL’INTERROGAZIONE

  1. L’interrogazione è una domanda, presentata per iscritto, anche senza motivazione, al Sindaco, alla Giunta o a un singolo Assessore, per sapere se un determinato fatto è vero, se una data informazione è pervenuta all’Amministrazione comunale, se il Sindaco, la Giunta o il singolo Assessore intendono comunicare al Consiglio comunale determinati fatti o documenti o hanno preso o intendono prendere una risoluzione su oggetti determinati o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull’attività dell’Amministrazione comunale.
  2. Il Sindaco è tenuto a rispondere alle interrogazioni con risposta scritta entro 30 giorni dalla loro presentazione. La reiterata inerzia alle interrogazioni costituisce violazione degli obblighi di legge, rilevante ai fini sanzionatori.

ART. 50 TRATTAZIONE DELL’INTERROGAZIONE

  1. L’interrogazione iscritta all’ordine del giorno della seduta può essere illustrata per non più di dieci minuti da uno dei firmatari. A essa risponde il Sindaco o l’Assessore competente. L’interrogante ha diritto a una replica per non più di cinque minuti, per dichiarare se è soddisfatto oppure no della risposta. Egli può dichiarare che in conseguenza della risposta presenterà apposita mozione.
  2. Il Sindaco o l’Assessore deve rispondere all’interrogazione entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di presentazione dell’interrogazione.
  3. Le interrogazioni sono poste all’ordine del giorno della prima seduta consiliare, destinata alla trattazione delle interrogazioni successiva alla loro presentazione e nell’ordine in cui risultano presentate o nell’ordine concordato nella conferenza dei capigruppo.
  4. L’interrogazione si intende ritirata se l’interrogante non è presente in aula al momento in cui essa è posta in trattazione. In tal caso, però, può essere nuovamente presentata. Il Sindaco o l’Assessore può rispondere all’interrogazione immediatamente; se dichiara che intende rispondere in altra seduta, deve indicare il giorno in cui è in condizione di rispondere e l’interrogazione è posta all’ordine del giorno della prima seduta della sessione ordinaria susseguente al giorno indicato.
  5. E’ facoltà dell’interrogante richiedere risposta scritta. In tal caso, la risposta deve essere fornita all’interrogante entro 30 giorni e di essa è data comunicazione al/alla Presidente, affinché sia inserita nel processo verbale della seduta del Consiglio. Nel caso in cui all’interrogante non venga fornita la risposta entro i trenta giorni previsti, l’interrogazione va automaticamente in trattazione nella prima seduta utile destinata alla trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze.
  6. Le interrogazioni non trattate nel corso della seduta sono rinviate a quella successiva destinata alla trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze.

ART. 51 CONTENUTO DELL’INTERPELLANZA

  1. L’interpellanza consiste nella domanda fatta per iscritto al Sindaco, alla Giunta o al singolo Assessore per avere notizie sui motivi e sugli intendimenti della loro azione. Le interpellanze sono poste all’ordine del giorno della prima seduta utile della sessione ordinaria del Consiglio destinata alla trattazione di interpellanze e trattate dopo le interrogazioni. E’ sempre possibile chiedere al/allaPresidentel’inversione dell’ordine del giorno.
  2. Le interpellanze non trattate sono rinviate alla successiva seduta del Consiglio, destinata alla trattazione delle interrogazioni e interpellanze.

ART. 52 TRATTAZIONE DELL’INTERPELLANZA

  1. L’interpellanza si intende decaduta se l’interpellante non è presente al momento in cui essa è posta in trattazione. L’interpellanza decadutapuò essere nuovamente presentata.
  2. Il tempo concesso al proponente per svolgere l’interpellanza non può superare i dieci minuti.
  3. Dopo le dichiarazioni del Sindaco o dell’Assessore competente, il proponente ha il diritto di replica per non più di dieci minuti.
  4. L’interpellante può dichiarare che, in conseguenza della risposta, presenterà apposita mozione; se non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da altro/altra Consigliere/a.
  5. Nella trattazione delle interpellanze si segue l’ordine della loro iscrizione all’ordine del giorno, salvo che non sia richiesta l’inversione di esso.

ART. 53 CONTENUTO DELLA MOZIONE

Ogni Consigliere può presentare una mozione, la quale consiste in una proposta diretta a provocare una discussione su un argomento o questione di particolare importanza e a determinare un voto del Consiglio sui criteri che il Consiglio stesso, il Sindaco, la Giunta o un Assessore devono seguire nella trattazione dell’argomento o della questione.


ART. 54 TRATTAZIONE DELLA MOZIONE

  1. La mozione è trattata nella prima seduta utile della sessione ordinaria del Consiglio dopo la sua presentazione. Per la discussione, presentazione di emendamenti e sub-emendamenti e votazioni, per la sua presentazione, discussione e votazione di ordini del giorno, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 34 e seguenti.
  2. Il documento del quale si chiede l’approvazione è allegato al processo verbale della seduta nella quale la mozione è posta all’ordine del giorno, dopo che ne è statadata lettura. Il documento oggetto della mozione è, per riassunto, riportato nell’ordine del giorno delle sedute successive sino a quando la mozione non è discussa e la sua trattazione non è conclusa con la votazione.

ART. 55 TRATTAZIONE CONGIUNTA DI INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

  1. Con decisione del/della Presidente, possono essere svolte o discusse con unica trattazione le interrogazioni e le interpellanze che riguardano fatti o argomenti identici o strettamente connessi.
  2. La stessa decisione può essere assunta dal/dalla presidenteanche con riferimento a interrogazioni o interpellanze presentate dopo che l’ordine del giorno è stato formato, se almeno uno dei proponenti è presente in aula e chiede che l’interrogazione o l’interpellanza da lui presentata sia inserita nell’ordine del giorno per la trattazione congiunta. Se nessuno dei proponenti è presente o non è formulata la richiesta di inserimento nell’ordine del giorno, il/la Presidentepuò egualmente disporre la trattazione congiunta e rinviare la trattazione stessa ad altra seduta, se non vi è opposizione da parte dei proponenti delle interrogazioni o delle interpellanze poste all’ordine del giorno della seduta con riferimento alle quali il/la Presidentepropone il rinvio della trattazione.
  3. Se è effettuato il rinvio ad altra seduta, della decisione assunta dal/dalla Presidenteè data immediata comunicazione ai proponenti, non presenti in aula, delle interrogazioni o delle interpellanze che saranno trattate congiuntamente.
  4. La trattazione congiunta di interrogazioni o interpellanze è effettuata nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli precedenti.
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