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Capo 4 - COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 9 LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Dopo la formazione dei gruppi consiliari, in seno al Consiglio sono istituite sette Commissioni consiliari permanenti.Le commissioni sono composte da cinque componenti eccezione fatta dalla seconda (Urbanistica) e la prima (Bilancio) che sono composte da sette consiglieri e aventi le seguenti materie:

  • I Commissione: Bilancio, Finanza e Tributi –Patrimonio.
  • II Commissione: Urbanistica – Lavori Pubblici - Edilizia Privata e residenziale pubblica – Edilizia scolastica ed edilizia pericolante –Città Storica –Traffico.
  • III Commissione: Società Partecipate – Servizi a rete – Cantiere Municipale – Ville e Giardini.
  • IV Commissione: Igiene e Sanità – Servizi Ecologici – Solidarietà Sociale – Pari opportunità e Politiche di genere.
  • V Commissione: Pubblica Istruzione – Beni e Attività culturali – Tempo libero – Arredo urbano – Sport – Politiche giovanili – Toponomastica.
  • VI Commissione: Programmazione, Sviluppo Economico e attività produttive – Lavoro e artigianato – Mercati e mercatini – Polizia municipale –Turismo e attività culturali.
  • VII Commissione: Affari Generali ed organizzazione amministrativa e tecnica degli uffici – Informatizzazione dei servizi comunali – Personale – Affari Legali e Contenzioso.

ART. 10 COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

  1. Le commissioni permanenti sono formate in modo complessivamente proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari.
  2. Le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato ad adottare deliberazioni sono preventivamente esaminate dalle Commissioni permanenti competenti per materia. I pareri delle Commissioni sono obbligatori in tutte le materie di competenza del Consiglio comunale.
  3. Nei casi previsti dal secondo comma, si prescinde dal parere ove lo stesso non sia reso entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta da parte del/della Presidentedella Commissione o, nei casi di urgenza da dichiararsi espressamente, entro cinque giorni dalla stessa data.
  4. Ciascuna Commissione permanente è formata da Consiglieri comunali, così come indicato al precedente art. 9 co.1, designati dai singoli capigruppo, sulla base dei criteri indicati nel primo comma del presente articolo.
  5. Il/la presidente del Consiglio comunale prende atto delle designazioni e, sentita la conferenza dei capigruppo, dà comunicazione della composizione delle singole Commissioni al Consiglio comunale.
  6. Ogni singolo Consigliere ha diritto di far parte di una Commissione.
  7. I componenti della Commissione possono essere sostituiti, anche temporaneamente, da altri/e consiglieri/e appartenenti allo stesso gruppo, in base a designazione del capogruppo.

ART. 11 NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE DELLA COMMISIONE –DURATA

  1. Ogni commissione, nella prima seduta, convocata dal/dalla Presidente del Consiglio comunale entro sette giorni dalla nomina della commissione, come primo atto deve eleggere il presidente, scegliendolo tra i suoi componenti.
  2. Dopo l’elezione del/della Presidente, nella medesima seduta la commissione sceglie tra i suoi componenti il/la vicepresidente.

3.In entrambe le votazioni, ciascun componente può votare, a scrutinio segreto, soltanto per un nominativo.

  1. Nell’elezione del/della presidentee in quella del/della vicepresidenterisulta eletto il componente che riporta il maggior numero di voti; nel caso in cui più componenti riportino un eguale numero di voti, risulta eletto il più anziano per età.
  2. La carica di presidente e quella di vicepresidente della commissione durano due anni e sei mesi.
  3. Alla scadenza, la commissione è convocata dal/dalla presidenteo, in caso di sua mancanza, impedimento o assenza, dal/dalla vice presidente. In caso di assenza anche di quest’ultimo, viene convocata dal/dalla consigliere/a più anziano per età.

ART. 12 LE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

  1. Le sedute della commissione permanente sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti.
  2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un’ora della seduta. Alla ripresa, la seduta è valida se è presente almeno un terzo dei componenti della commissione.
  3. Ogni consigliere/a può intervenire alle sedute di commissioni diverse da quella di cui è componente, con diritto di partecipare ai lavori senza diritto di voto.
  4. La commissione è convocata su ordine del/della presidente o di un terzo dei componenti della commissione.
  5. Può essere convocata dal/dalla presidente anche in sedi pubbliche diverse, sempre che ne sia dato tempestivo preavviso ai componenti.
  6. Il segretario della commissione provvede, almeno due giorni prima della seduta, alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune dell’ordine del giorno della seduta stessa.
  7. Alle riunioni della commissione può essere invitato a partecipare l’Assessore competente.
  8. In relazione alla materia da trattare, la commissione può deliberare di ascoltare: dirigenti e funzionari del Comune, rappresentanti delle Circoscrizioni, esperti e tecnici estranei all’Amministrazione comunale, rappresentanti di organizzazioni sindacali, rappresentanti di associazioni o comitati.
  9. Le sedute della commissione sono pubbliche.
  10. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Comune, delegato dal Segretario generale.
  11. Delle sedute, a cura del segretario è redatto un sommario processo verbale, che deve essere sottoscritto dal/dalla presidente e dal segretario stesso.
  12. Due o più commissioni possono convocarsi in seduta comune, anche su richiesta di una delle commissioni interessate, per l’esame di questioni che rientrano nella competenza di ciascuna di esse.
  13. La seduta comune è presieduta dalpresidente più anziano per età.

ART. 13 PERMESSI PER LA PARTECIPAZIONE A SEDUTE DI COMMISSIONE CONSILIARE

  1. I componenti delle commissioni consiliari hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare a ciascuna seduta. Il diritto di assentarsicomprende un tempo massimo di due ore prima dello svolgimento della seduta e il tempo strettamente necessario per rientrare al posto di lavoro.
  2. Con cadenza mensile, i segretari di ciascuna commissione trasmettono le certificazioni delle presenze dei/delle Consiglieri/e al dirigente dell’Ufficio autonomo al Consiglio Comunale per i conseguenti adempimenti.
  3. Ai fini del computo del tempo occorrente per raggiungere il luogo della riunione e per rientrare al posto di lavoro, si tiene conto dell’orario di arrivo e di uscita del singolo consigliere, ove lo stesso non risulti presente a inizio e fine seduta. Il segretario della commissione è tenuto a far constare nel verbale l’orario di ingresso e di uscita dei/delle consiglieri/e.
  4. Il tempo occorso per rientrare al posto di lavoro viene calcolato per differenza tra l’orario di ingresso al posto di lavoro, comunicato dal datore di lavoro nella richiesta di rimborso inoltrata all’amministrazione comunale, e l’orario di uscita dalla commissione consiliare certificata dal segretario della commissione.
  5. Per i/le consiglieri/e che, presenti al primo appello, risultano assenti alla ripresa della seduta che sia stata rinviata per mancanza del numero legale e che deve riaprirsi dopo un’ora, il limite orario di cui al primo periodo del presente comma decorre dall’orario di sospensione della seduta.
  6. Ove il/la consigliere/a risulti presente al primo appello e assente al secondo ma si presenta comunque nel corso dei lavori della commissione, il limite orario di cui al presente articolo si calcola nella misura massima di due ore prima del rilevamento della sua presenza e il tempo strettamente necessario a raggiungere il posto di lavoro dopo la chiusura dei lavori o il suo anticipato allontanamento.

ART. 14 PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

  1. Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche. Il segretario di ciascuna Commissione ha l’obbligo di curare la pubblicazione dei verbali delle sedute su apposita sezione del sito webistituzionale, tranne nei casi previsti nei commi successivi del presente articolo.
  2. Qualora il pubblico non mantenga un comportamento corretto, il/la presidente può ordinare l’allontanamento dall’aula della persona o delle persone che disturbano i lavori e, nei casi più gravi, può anche disporre lo sgombero totale dello spazio riservato al pubblico. Quando sorgono tumulti e risultano vani i richiami del presidente, questi sospende o scioglie la seduta.
  3. La seduta della Commissione si tiene a porte chiuse quando vengono trattati argomenti che comportino apprezzamenti sulle qualità personali, sulle condizioni economiche, sulla vita privata, sulla correttezza di una persona, salvo i casi in cui la discussione riguardi lo specifico operato politico-amministrativo di un componente della Commissione o di un assessore.
  4. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica sono introdotte valutazioni rientranti nei casi stabiliti al comma precedente, il/la Presidente invita il pubblico a uscire dai locali di svolgimento della seduta e dispone il passaggio in seduta a porte chiuse; di tale circostanza dovrà darsi atto nel verbale predisposto dal segretario.
  5. Il verbale della seduta a porte chiuse è conservato a cura del segretario della Commissione. Esso può essere consultato esclusivamente da parte dei componenti della Commissione.
  6. Le parti del verbale, per le quali non sussistano ragioni di riservatezza della discussione, sono rese pubbliche dal segretario della Commissione, che ne curerà la pubblicazione ai sensi del primo comma del presente articolo.

ART. 15 COMPETENZE DELLA COMMISIONE PERMANENTE

  1. Ciascuna Commissione permanente ha il compito di esaminare le proposte di deliberazione e le questioni che la Giunta comunale o il Sindaco ritengono di dovere porre al suo esame prima della discussione in Consiglio comunale, o che il Consiglio stesso ritiene di dovere sottoporre all’esame preventivo della Commissione.
  2. La Commissione può avanzare proposte e richieste al Consiglio, segnalazioni al Sindaco e all’Assessore competente, può richiedere ai predetti notizie sullo stato di attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio e chiedere notizie, informazioni e documenti agli uffici e servizi del Comune o alle Società partecipate e agli Enti comunali.
  3. La Commissione, prima di procedere all’esame delle singole questioni o proposte, può richiedere ad altre Commissioni il loro parere, anche limitatamente a singoli punti.
  4. Per ciascuna questione o proposta la Commissione può nominare un relatore incaricato di riferire, periscritto o verbalmente, in Consiglio. E’ sempre facoltà delle minoranze nominare un proprio relatore.
  5. La Commissione deve riferire sulla questione o proposta a essa deferita entro quindici giorni.
  6. La proposta di deliberazione può essere trattata inConsiglio dopo la contestuale acquisizione dei prescritti pareri delle Commissioni e dei Consigli Circoscrizionali, o, comunque, decorsi infruttuosamente i termini assegnati per l’espressione degli stessi. Per la disciplina dell’acquisizione dei pareri dei Consigli Circoscrizionali, si rimanda al Regolamento per il Decentramento.
  7. Presso ogni Commissione deve essere istituito un archivio informatico contenente l’indicazione degli atti esaminati e i pareri espressi.

ART. 16 COSTITUZIONE DI COMMISSIONI SPECIALI

  1. E’ nella facoltà del Consiglio comunale, nell’ambito delle proprie attribuzioni, procedere alla nomina di Commissioni speciali di studio e di indagine, quest’ultima con riferimento agli uffici dell’Amministrazione, alle Società partecipate e su ogni altro argomento di pubblico interesse.
  2. Il numero dei componenti, di 5 o di 7, e la durata sono deliberati dal Consiglio, assicurando che in seno alla Commissione sia garantita la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari. Il Consiglio deve fissare il termine entro il quale la Commissione deve riferire al medesimo.
  3. Per la nomina del/della presidente e del/della vice presidente e per il funzionamento della Commissione si applicano, in quanto non diversamente stabilito, le disposizioni regolamentari sulle Commissioni permanenti.

ART. 17 COMMISSIONE ELETTORALE

Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi della normativa vigente.

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