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Capo 1, Parte 2 - LE RELAZIONI ANNUALI ED I CONTROLLI DEL CONSIGLIO SU ORGANI O ENTI

ART. 56 RELAZIONE ANNUALE SULL’IMPEGNO DEL COMUNE CONTRO LE MAFIE

  1. Ogni anno, nella prima sessione ordinaria del Consiglio comunale, il Sindaco, nell’ambito delle attività istituzionali che nel settore della lotta alla mafia interessano o cointeressano l’Amministrazione, informa in apposita seduta il Consiglio sulle iniziative e sui provvedimenti che la stessa ha adottato o intende adottare per coinvolgere, anche con manifestazioni e convegni, i cittadini nella lotta contro le mafie e per garantire la corretta e trasparente adesione dell’azione amministrativa alle precedenti finalità, nonché sulle esigenze nuove e sui problemi insorti, anche con riferimento al fenomeno della delinquenza comune e alle misure adottate per lo sviluppo.
  2. Alla seduta sono invitate le Autorità e i componenti di organismi come le Commissioni parlamentari antimafia nazionale e regionale, preposti alla prevenzione e repressione del fenomeno mafioso e alla vigilanza sull’azione dei poteri dello Stato e delle Autonomie locali.
  3. Dopo la relazione del Sindaco, si apre la discussione alla quale possono partecipare tutti i Consiglieri.

ART. 57 RELAZIONE ANNUALE SULL’ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI E SUI LORO EFFETTI, NONCHE’ SUGLI INDIRIZZI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

  1. Ogni anno, nella prima sessione ordinaria del Consiglio comunale, il Sindaco, in apposita seduta, illustra i provvedimenti più significativi assunti dall’amministrazioni comunale nell’anno precedente e lo stato della loro attuazione e indica il programma che egli intende sviluppare nell’anno, con riferimento ai singoli rami dell’Amministrazione e alle relative competenze, per contribuire allo sviluppo economico, culturale e sociale della città, per migliorare i servizi, l’ambiente e le condizioni di vita dei cittadini e per garantire la migliore funzionalità degli apparati amministrativi del comune.
  2. Partedella relazione deve essere dedicata agli appalti e agli altri contratti stipulati dall’Amministrazione e a quelli che intende stipulare per l’esecuzione di opere, lavori, forniture o servizi, ai criteri e procedure seguiti e che si intendono seguire per la scelta del contraente.
  3. La relazione, inoltre, deve comprendere un’analisi della situazione occupazionale, deve fornire indicazioni sia sul problema della casa nella città e sull’assegnazione degli alloggi da parte del Comune nell’anno precedente, siasull’attuazione dei programmi di edilizia scolastica.
  4. Il Sindaco può delegare i singoli Assessori, con riferimento ai problemi di competenza del loro Assessorato.
  5. Dopo la relazione del Sindaco, si apre la discussione alla quale possono partecipare tutti i Consiglieri.

ART. 58 RELAZIONE ANNUALE SULLA GESTIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE E DEGLI ALTRI ENTI DIPENDENTI

  1. Ogni anno, nella prima sessione ordinaria del Consiglio comunale, in apposita seduta, il Sindaco o gli Assessori addetti al controllo delle Società partecipate e degli altri Enti dipendenti dal Comune riferiscono al Consiglio sui problemi riguardanti le Società o gli Enti, sulle soluzioni adottate e su quelle che si intendono adottare per garantire la migliore funzionalità dei servizi di loro competenza.
  2. Parte della relazione deve essere dedicata agli eventuali rilievi formulati dal collegio dei revisori, ai dati di gestione aziendale forniti dai certificatori, nonché dal personale dipendente, ai vuoti di organico, alle assunzioni, ai concorsi banditi o da bandire per il completamento dell’organico, alle promozioni, trasferimenti, ai cambi di funzione effettuati, agli incarichi esterni conferiti, con l’indicazione dei criteri seguiti.
  3. Dopo la relazione, si apre la discussione alla quale possono partecipare tutti i Consiglieri.

ART. 59 CONTROLLO SULL’AZIONE DEI DELEGATI DEL COMUNEPRESSO ENTI, COMMISSIONI, CONSORZI

  1. Nella seduta dedicata alle Società partecipate, il Sindaco informa il Consiglio sull’azione svolta nell’anno precedente dai rappresentanti del Comune presso Enti, Commissioni o Consorzi, indicando gli eventuali problemi insorti e le soluzioni adottate o da adottare.
  2. A tal fine, i delegati entro il mese di novembre devono fare pervenire al Sindaco una relazionescritta.
  3. Dopo la relazione del Sindaco, si apre la discussione alla quale possono partecipare tutti i Consiglieri.
  4. Alla seduta devono essere presenti i rappresentanti.
  5. Salvo che non sia vietato dalla legge, il Consiglio comunale può deliberare larevoca dei rappresentanti o invitare il Sindaco a provvedervi.

ART. 60 INFORMAZIONE SULLA GESTIONE DELL’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

  1. Ogni anno, nella prima sessione ordinaria del Consiglio Comunale, su invito del Sindaco, in apposita seduta, il presidente dell’ASP Palermo riferisce al Consiglio sulla situazione del servizio sanitario.
  2. Allo scopo di conseguire la massima efficienza ed economicità del servizio, il presidente riferisce, in particolare, sulle eventuali carenze registrate nelle strutture sanitarie e nelle attrezzature di cui l’Azienda è dotata, sulla situazione dell’organico del personale e delle risorse finanziarie e sui provvedimenti adottati o necessari per superare le disfunzioni riscontrate.
  3. La relazione deve, altresì, incentrarsi sul rapporto fra le esigenze emerse nell’area di competenza dell’Azienda e i servizi resi dalle strutture private convenzionate.
  4. Il Sindaco, o l’Assessore da lui delegato, informa il Consiglio sugli indirizzi che in materia sanitaria la giunta municipale intende seguire.
  5. Il Consiglio, dopo il dibattito, delibera indicando le linee programmatiche della politica sanitaria e ne impegna la Giunta Comunale.

ART. 61 CONTROLLO SULLE SOCIETA’ PARTECIPATE E SUGLI ENTI DIPENDENTI

  1. Sono soggetti al controllo ed esame del Consiglio comunale i bilanci e i conti delle Società partecipate, degli altri Enti dipendenti del Comune e di quelli per i quali il controllo da parte del Consiglio comunale è previsto dalla legge.
  2. Il regolamento, in particolare, deve prevedere la pianta organica del personale dipendente e dei dirigenti, le rispettive competenze e mansioni e i criteri relativi agliavanzamenti di carriera.
  3. Il Consiglio comunale, con apposita mozione motivata, può richiedere una modifica del regolamento di ogni singola società partecipata.

ART. 62 RELAZIONE DEI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE E DEGLI ENTI FINANZIATI DAL COMUNE

  1. Entro il mese di dicembre di ogni anno, il/la Presidentedel Consiglio comunale invita i Presidenti dei Consigli di circoscrizione a trasmettere una relazione scritta sull’attività svolta e sui programmi che si intendono attuare.
  2. Le relazioni vengono distribuite in copia ai capigruppo, i quali possono chiedere che su tutte o alcune di esse sia indetta apposita seduta di Consiglio, con eventuale audizione dei Presidenti dei Consigli di circoscrizione o dei responsabili degli Enti finanziati.
  3. In ogni caso, il Sindaco o l’Assessore competente deve riferire al Consiglio comunale sulla politica che la Giunta municipale intende attuare in materia di decentramento. Dopo la relazione si apre la discussione, alla quale possono partecipare tutti iConsiglieri.
  4. I Presidenti dei Consigli di circoscrizione possono chiedere, previa indicazione dei motivi, di essere sentiti dal Consiglio comunale.
  5. Sulla richiesta decide la conferenza dei capigruppo.

ART. 63 NORME DI RINVIO E FINALI

  1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti in materia.
  2. Si intendono abrogate le norme contenute in atti amministrativi dell’Amministrazione in contrasto con la presente disciplina.
  3. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all’Albo pretorio on-linedella relativa deliberazione di approvazione.
  4. La modifica di norme legislative vigenti o l‘emanazione di nuove norme in materia implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento del presente regolamento entro sei mesi.

IL PALAZZO PRETORIO

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L’origine del Palazzo di Città o palazzo Pretorio, noto anche come Palazzo delle Aquile, è rimasta incerta fino alla seconda metà dell’ottocento. Una leggenda racconta che a posare la prima pietra dell’edificio fosse stato Federico II d’Aragona attorno al 1300.

A dare una definitiva smentita alla falsa data di fondazione furono nel 1875 Giuseppe Meli e Fedele Pollaci Nuccio che trovarono il documento di fondazione ‘ex novo’del palazzo, risalente al 1463.

Nel documento, Pietro Speciale, il pretore che governava la città a quel tempo, stabilisce la necessità di costruire un palazzo per la sede comunale degno della città di Palermo, appellata per storia e ruolo politico ‘Chitati principali di lu regno’. I lavori di edificazione del palazzo iniziarono nel 1470 e si conclusero nel 1478 presumibilmente ad opera del maestro Iacopo Bonfante, ordinario del Senato.La costruzione del palazzo Pretorio (così chiamato dall’abitazione del pretore che si trovava nell’edificio stesso) comportò la demolizione di sette case nell’area appartenenti al convento di Santa Caterina.

L’opera venne finanziata direttamente dalla cittadinanza e a questo proposito vennero imposte nuove tasse sulle carni e sul vino, quindi fu una libera scelta della comunità e non l’imposizione di un sovrano straniero.

Dalla fondazione quattrocentesca di Palazzo Pretorio ci sono stati numerosi interventi di ampliamento nel corso del 500’, del 600’, dopo il terribile terremoto del 1823 e dopo l’unità d’Italia. Intorno al 1553 il palazzo fu ampliato e fu rifatta la facciata su piazza Pretoria. In questo periodo a Palermo ci furono molti cambiamenti nella gestione politica della città, venne meno l’elezione diretta dei magistrati cittadini chiamati giurati e venne invece istituita la carica ereditaria di senatore che proveniva sempre dalla classe nobiliare palermitana.

Sempre nel 500’ si sviluppò la tendenza a mistificare l’origine di Palermo con la leggendaria alleanza fra la città e Roma. Palermo era stata appellata ‘urbs’ e si era fregiata dello stemma con l’aquila grazie al sostegno dato nella battaglia contro il cartaginese Asdrubale. ‘Tacta fide, socium fecit sibi Roma Panormum: hinc aquila, et praetore, et decus urbis adest’, recitava la scritta collocata nel portone d’ingresso su un gruppo marmoreo con un uomo e una donna vestiti alla romana, che si riteneva donato da Roma in atto di riconoscenza agli alleati palermitani. In realtà, il distico latino è un falso storico ad opera del poeta corleonese Giovanni Naso, cancelliere del senato nel 1477. Oltre all’origine romana dello stemma con l’aquila altri studiosi nel tempo ne hanno ipotizzato una derivazione Fenicia e Sveva.

Tra il 1615 e il 1617 il palazzo fu nuovamente rinnovato da Mariano Smeriglio e infine, in occasione del restauro, avvenuto nel 1875, adopera dell’architetto Giuseppe Damiani Almeyda. Dopo l’unità d’Italia si perse l’abitudine di chiamare la sede del Comune ‘Palazzo Senatorio’, che restò per qualche tempo senza un appellativo particolare.

La suggestione per un nuovo nome, arrivò ai palermitani dall’architetto Damiani Almeyda che lo definì come ‘Palazzo delle Aquile’, dall’emblema della città riportato in numerosi esemplari all’interno e all’esterno dell’edificio, come le quattro aquile che si affacciano dagli angoli del cornicione superiore (Domenico Costantino, 1876) e quella in marmo sopra il portale d’ingresso (Salvatore Valenti 1879).

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