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Capo 2 - ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE RIGUARDANTI LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

ART. 3 ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

  1. Esauriti gli adempimenti dell’articolo precedente, il Consiglio comunale, sempre nel corso della prima seduta, procede alla elezione del/della Presidente fra i Consiglieri comunali in carica.
  2. L’elezione del/della Presidentenon è valida se non espletata con l’intervento dei due terzi dei Consiglieri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
  3. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, il maggior numero di voti ed è proclamato Presidente quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.
  4. Quando nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l’elezione è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, purché sia presente la metà più uno dei Consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta a una votazione di ballottaggio, ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti.
  5. In caso di vacanza sopravvenuta dell’Ufficio del Presidente, il Consiglio comunale procede all’elezione nella prima seduta successiva, e comunque non oltre trenta giorni dal verificarsi della vacanza. La convocazione è disposta dal/dalla Consigliere/apiù anziano per voti fra gli eletti.
  6. La seduta nella quale si procede all’elezione del/della Presidente è sempre presieduta dal/dalla Consigliere/a più anziano per voti fra gli eletti in aula.
  7. Alla votazione per l’elezione del/della Presidente e alla relativa proclamazione si procede in seduta pubblica.
  8. Il/la Presidente appena eletto assume la Presidenza del Consiglio comunale.
  9. Nella medesima seduta, il Consiglio procede all’elezione della/del Vice Presidente. La/Il VicePresidente è eletto in un’unica votazione, con voto limitato a uno. La funzione di Vice Presidente è attribuita alla minoranza. Nell’ipotesi in cui dovesse venir meno la precondizione di appartenenza alla minoranza del Vice presidente, questi deve intendersi automaticamente decaduto dalla carica. In tal caso, devono essere indette nuove elezioni entro 15 giorni dall’avvenuta decadenza.

ART. 4 ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

  1. Il/la Presidenteconvoca il Consiglio comunale; dirige e regola la discussione; mantiene l’ordine e garantisce l’osservanza delle leggi e del presente regolamento, nel rispetto delle norme in esso contenute; pone, secondo l’ordine del giorno, le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare; proclama il risultato delle votazioni; ha facoltà di sospendere e chiudere, nei casi previsti dalla legge e dal regolamento, la seduta; esercita tutti gli altri poteri previsti dalla legge e/o dal presente regolamento.
  2. In caso di assenza o di impedimento del/della Presidente, la presidenza del Consiglio comunale è assunta dalla/dal Vice Presidente.
  3. Qualora sia assente o impedito anche la/il Vice Presidente, la presidenza è assunta dal/dalla Consigliere/a più anziano per voti.

ART. 5 MOZIONE DI REVOCA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

  1. Nei confronti del/della Presidente del Consiglio comunale può essere presentata una mozione motivata di revoca.
  2. La mozione di revoca non può essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall’inizio del mandato né negli ultimi centottanta giorni del mandato medesimo.
  3. La mozione di revoca deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla suapresentazione.
  4. La mozione di revoca deve essere votata per appello nominale e, per essere approvata, deve riportare il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
  5. Se la mozione è approvata, ne consegue l’immediata cessazione dalla carica di Presidente.
  6. I precedenti commi si applicano anche al/alla Vice presidente del Consiglio comunale.
  7. Il/la Presidentee il/la Vice presidente non possono presiedere la discussione e la votazione della proposta di revoca che li riguarda. Nel caso in cui entrambi siano sottoposti a proposta di revoca, la discussione e la votazione sono presiedute dalla/dal Consigliera/epiù anziano per voti.
  8. Il nuovo Presidente o il nuovo Vice Presidente vengono eletti nella sessione di Consiglio successiva a quella nella quale è stata votata la loro revoca.
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