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Capo 1 - INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 1 PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

  1. Entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti, il Consiglio comunale tiene la prima seduta.
  2. La convocazione è disposta dal/dalla Presidentedel Consiglio comunale uscente, con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l’adunanza.
  3. Qualora il/la Presidente uscente non provveda entro i termini indicati nei commi precedenti, la convocazione è disposta dalla/dal Consigliera/e uscente più anziano per voti fra gli eletti.
  4. Oggetto della prima convocazione è l’elezione del/della Presidente del Consiglio comunale e della/del Vice Presidente del Consiglio comunale

ART. 2 GIURAMENTO E CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI

  1. Fino all’elezione del/della Presidente, la presidenza del Consiglio comunale spetta al/alla Consigliere/a più anziano per voti fra gli eletti presenti in aula.
  2. La/ Il Consigliera/e più anziano, appena assunta la presidenza provvisoria del Consiglio comunale, presta giuramento con la seguente formula: “Giuro di adempiere alle mie funzioni con scrupolo e coscienza nell’interesse del Comune e in armonia con gli interessi della Repubblica e della Regione”; quindi, invita le/gli altre/i Consigliere/i a prestare giuramento con la stessa formula.
  3. Con la prestazione del giuramento, i Consiglieri comunali entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni e acquisiscono i diritti e le prerogative della carica.
  4. Nella stessa adunanza e, ove occorra, in quella immediatamente successiva, il Consiglio comunale procede alla convalida e alla eventuale surrogazione degli eletti.
  5. Nei casi di preesistenza o di sopravvenienza di causa di ineleggibilità o di incompatibilità, si applica la disposizione prevista dall’art. 175 della L.R. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni.
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