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Capo 3 - GRUPPI CONSILIARI

ART. 6 COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

  1. La/ Il Consigliera/e o i/le Consiglieri/e eletti/e in una stessa lista hanno diritto di formare un Gruppo consiliare.
  2. La/ Il Consigliera/e che intende appartenere a un gruppo diverso da quello espresso dalla lista nella quale è stato eletto deve darne comunicazione al/alla Presidente del Consiglio comunale, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del capogruppo del gruppo consiliare a cui ha chiesto di aderire.
  3. I gruppi consiliari sono composti da non meno di 3 Consiglieri. Tuttavia, all’inizio del mandato amministrativo e nella sua prima costituzione, ai/alle Consiglieri/edelle liste che abbiano ottenuto meno di 3 eletti sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ai gruppi consiliari.
  4. Una volta costituiti i gruppi e nominati i capigruppo, la/il Consigliera/e che non fa parte di alcun gruppo è incluso d’ufficio nel gruppo misto.
  5. Ogni singolo gruppo deve comunicare al/alla Presidente il nome del proprio capogruppo entro quindici giorni dalla data di insediamento del Consiglio comunale.
  6. Nel caso di omessa comunicazione, è considerato capogruppo la/il Consigliera/e più anziano per età eletto nella lista alla quale il gruppo si riferisce. Lostesso criterio si adotta nel caso di omessa comunicazione per il gruppo misto.

ART. 7 LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

  1. La Conferenza dei Capigruppo è formata dal/dalla Presidentedel Consiglio comunale, dal/dalla Vice Presidente del Consiglio comunale e dai Capigruppo di ciascun gruppo consiliare o loro delegati.
  2. Essa è presieduta dal/dalla Presidente del Consiglio comunale o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.
  3. La Conferenza dei Capigruppo programma i lavori del Consiglio, predisponendone il calendario delle attività.
  4. Il/la Presidentedel Consiglio comunale è tenuto a convocare la Conferenza entro cinque giorni, qualora ne facciano richiesta il Sindaco o almeno 3 Capigruppo o i Capigruppo che rappresentino almeno un quarto dei consiglieri.
  5. Il Sindaco ha facoltà di partecipare senza diritto di voto alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo.

ART. 8 LOCALI PER I GRUPPI CONSILIARI

  1. Per l’espletamento delle loro funzioni, i gruppi consiliari devono disporre diuno o più locali attigui del Comune, in base alle disponibilità esistenti, in modo che sia a essi consentito di riunirsi e di ricevere il pubblico.
  2. I locali devono essere forniti di linea telefonica, internet, attrezzature e strutture idonee, anche nelrispetto e salvaguardia della sicurezza e della salute del personale addetto al Gruppo. Il personale addetto al gruppo deve essere in numero adeguato e comunque compreso tra un minimo di tre unità ed un massimo di sei. Per i gruppi fino a tre consiglieri vanno assegnate un massimo di tre unità lavorative; per i gruppi fino a cinque consiglieri un massimo di quattro unità lavorative; per i gruppi superiori a cinque consiglieri, un massimo di sei unità lavorative.
  3. Il personale del gruppo viene individuato fra i dipendenti comunali con formale comunicazione del capogruppo, sulla base di un rapporto fiduciario.
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