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Capo 5 - LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 18 RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE ORDINARIA

  1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria e straordinaria.
  2. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria ogni mese.
  3. Prima della convocazione del Consiglio in sessione ordinaria, il Presidente sente la conferenza dei capigruppo per la formazione dell’ordine del giorno.
  4. L’ordine del giorno deve indicare i giorni nei quali, nel corso della sessione, si terranno le sedute del Consiglio, nonché le apposite sedutedestinate alla trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze.
  5. Per formare l’ordine del giorno della singola o di più sedute della stessa sessione, il Presidente, almeno ogni quindici giorni, deve convocare la conferenza dei capigruppo.6. Un’apposita sessione ordinaria ogni anno è destinata, in tutto o in parte, alla trattazione del bilancio annuale e pluriennale.

ART. 19 RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SESSIONE STRAORDINARIA

  1. Quando si ravvisano ragioni di necessità tali da rendere indifferibile la trattazione di determinati argomenti, il Consiglio comunale può riunirsi in sessione straordinaria, su domanda motivata di un terzo dei/delle Consiglieri/e, per determinazione della Giunta o per determinazione del Sindaco. In tal caso, la riunione del Consiglio deve aver luogo entro dieci giorni dalla presentazione della domanda o della deliberazione della Giunta o della determinazione del Sindaco.
  2. Il Consiglio esamina preliminarmente la sussistenza degli estremi della necessità e urgenza e, ove non li ravvisi, può rinviare la trattazione della questione alla prima seduta utile della sessione ordinaria.

ART. 20 DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE COI POTERI DEL CONSIGLIO

  1. Le deliberazioni adottate, nei casi di necessità e urgenza, dallaGiunta comunale con i poteri del Consiglio comunale decadono se entro trenta giorni dalla data della loro adozione il Consiglio non è convocato per deliberarne la ratifica.
  2. Tali deliberazioni sono iscritte, con precedenza assoluta su qualsiasi altro argomento, all’ordine del giorno della seduta del Consiglio, ed eventualmente di quelle successive, fino alla loro ratifica.
  3. Le deliberazioni di cui al primo comma devono essere trasmesse alle competenti Commissioni permanenti di merito, per il prescrittoparere, entro quindici giorni dalla loro adozione.

ART. 21 AULA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Le sedute del Consiglio comunale si tengono nell’aula all’uopo destinata, nella quale, oltre al seggio della Presidenza, devono essere riservati i necessari posti ai componenti della Giunta al Segretario generale e idoneo spazio deve essere destinato al pubblico, con accesso autonomo e in zona separata da quella destinata ai consiglieri, alla Presidenza e alla Giunta.


ART. 22 LE CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

  1. L’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno e l’elenco degli argomenti da trattare è documento amministrativo informatico. L’avviso di convocazione dovrà essere notificato almeno quarantotto ore prima rispetto alla data fissata per la seduta, attraverso l’utilizzo della posta elettronica certificata che verrà fornita a ciascun Consigliere. Contestualmente, dell’avviso di convocazione ciascun Consigliere riceverà un messaggio al proprio numero telefonico di servizio. Il mancato invio e/o la mancata ricezione del messaggio al numero di servizio dei/delle Consiglieri/enon inficia, comunque, la regolarità della convocazione.
  2. Gli elenchi degli argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli indicati nell’ordine del giorno devono essere comunicati ai Consiglieri con avviso da consegnarsi nei modi e termini stabiliti nel comma precedente.
  3. Nei casi di urgenza, la consegna dell’avviso con gli elenchi previsti dai commi precedenti può aver luogo anche ventiquattrore prima, ma in tal caso la trattazione di ogni deliberazione, su richiesta della maggioranza dei/delle Consiglieri/epresenti, può essere differita al giorno seguente.
  4. L’avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l’ora della riunione e l’ordine del giorno.
  5. L’avviso di convocazione e del relativo ordine del giorno è notificato, nei termini e nelle forme sopra indicati, ai Presidenti di Circoscrizione.
  6. Qualora, per qualsiasi ragione (incluso il guasto tecnico) non sia possibile l’utilizzo delle strumentazioni informatiche sopra indicate, il/la Presidentepotrà disporre che le comunicazioni, nonché le notifiche, incluse quelle relative agli avvisi di convocazione, avvengano presso la dimora dei/delle Consiglieri/eo presso il domicilio eletto nel Comune, a mezzo messo comunale, il quale avrà cura di predisporre idonea dichiarazione attestante l’intervenuta consegna dell’avviso al destinatario.

ART. 23 DIRITTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ALL’INFORMAZIONE

  1. I/le Consiglieri/ecomunali, per l’effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dal Sindaco, dalla Giunta, dai singoli Assessori o dagli organi amministrativi del Comune, nonché dagli organi delle Società partecipate, degli Enti dipendenti dal Comune, e degli atti preparatori in essi richiamati, di avere tutte le informazioni necessarie per l’esercizio del loro mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti richiesti.
  2. Copia dell’avviso di convocazione della Giunta, con il relativo ordine del giorno, è notificata, almeno ventiquattrore prima, a tutti i Consiglieri e ai Presidenti di Circoscrizione.
  3. Copia dell’elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta, nonché dalle Società partecipate e dagli Enti dipendenti dal Comune è trasmessa telematicamente, a cura del Sindaco, a tutti i Consiglieri.

ART. 24 APERTURA DELL’ADUNANZA - NUMERO LEGALE

  1. L’adunanza del Consiglio comunale si apre all’ora fissata nell’avviso di convocazione.
  2. Essa è valida se è raggiunto il numero legale. Il numero legale viene accertato mediante appello nominale.
  3. Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene la maggioranza dei/delle Consiglieri/ein carica.
  4. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un’ora della seduta. Se alla ripresa dei lavori manca il numero legale, la seduta, anche se è l’ultima della sessione, è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno, senza ulteriore avviso di convocazione.
  5. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente, per la validità delle deliberazioni, l’intervento dei due quinti dei/delle Consiglieri/ein carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità. L’eventuale mancanza dei due quinti dei/delle Consiglieri/e, che determina la cessazione dei lavori della seduta, non pregiudica le ulteriori sedute della sessione in corso.
  6. Soltanto nella seduta di prosecuzione, anche se all’inizio è presente la maggioranza dei/delleConsiglieri/e, non è consentita, durante i lavori della seduta, l’applicazione delle disposizioni di cui al comma quarto.
  7. Le disposizioni sul numero legale non si applicano per le sedute destinate esclusivamente alla trattazione di interrogazioni e interpellanze.

ART. 25 PERMESSI E ONERI

  1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, hanno diritto di assentarsi dal servizio in occasione delle giornate di convocazione del Consiglio comunale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
  2. L’importo degli oneri, rimborsabili dal Comune per retribuzione e assicurazione all’eventuale datore di lavoro del/della Consigliere/a, è determinato sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 26 SPESE DI VIAGGIO

Ai soli amministratori e consiglieri che risiedano fuori dal Comune e che siano residenti in una delle isole minori della Sicilia, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per l’effettiva partecipazione a ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.


ART. 27 DEPOSITO DI ATTI E DOCUMENTI

  1. Con decorrenza dalla data di notificazione dell’avviso di convocazione presso l’Ufficio Autonomo del Consiglio comunale, in locale idoneo alla consultazione, devono essere depositati, affinché i/leConsiglieri/epossano prenderne visione, gli atti, i documenti e i relativi allegati concernenti gli argomenti posti all’ordine del giorno della seduta consiliare.
  2. Durante la seduta, gli atti, i documenti e i relativi allegati devono essere messi a disposizione dei/delle Consiglieri/enell’aula di Consiglio.
  3. Nel caso in cui non è data ottemperanza alle prescrizioni indicate nei commi precedenti, la proposta iscritta all’ordine del giorno non può essere posta in discussione.
  4. A richiesta, può essere data ai capigruppo copia della proposta di deliberazione.

ART. 28 PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE

  1. Il pubblico può assistere alle sedute, rimanendo nello spazio riservato, in silenzio, mantenendo un contegno rispettoso e astenendosi da qualsiasi commento o manifestazione di approvazione o di disapprovazione.
  2. L’ammissione del pubblico nello spazio a esso riservato è regolato con norme stabilite dal/dallaPresidente, d’intesa con i capigruppo, dopo l’insediamento del Consiglio.
  3. Qualora il pubblico non mantenga un comportamento corretto, il/la Presidentepuò ordinare l’allontanamento dall’aula della persona o delle persone che disturbano i lavori e nei casi più gravi può anche disporre lo sgombero totale dello spazio riservato al pubblico.
  4. Qualora sorgano tumulti nell’aula e risultano vani i richiami del/della Presidentee negli altri casi previsti dalla legge, il/la Presidentesospende o scioglie l’adunanza.

ART. 29 ACCESSO NELL’AULA CONSILIARE

  1. Durante le sedute, possono avere accesso all’aula del Consiglio, oltre ai Consiglieri comunali, ai componenti della Giunta, al Segretario Generale e ai dipendenti nominativamente assegnati al servizio d’aula, soltanto le persone delle quali è stata disposta l’audizione e quelle invitate dal Presidente in considerazione della natura delle questioni poste all’ordine del giorno.
  2. Apposito spazio dell’aula, in contiguità con quello riservato ai consiglieri comunali, è riservato a giornalisti e tecnici degli organi di informazione che siano espressamente autorizzati dal Presidente, sentitala conferenza dei capigruppo.
  3. Fatta eccezione per i Consiglieri comunali e i componenti della Giunta, le persone indicate nei commi precedenti devono essere forniti di apposito e visibile cartellino di riconoscimento.

ART. 30 DECADENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE - INFORMAZIONI AL CONSIGLIO

  1. Il/la Consigliere/acomunale deve comunicare in tempo utile i motivi che impediscono la sua partecipazione alla seduta del Consiglio comunale.
  2. Il/la Presidente, all’inizio della seduta in cui si verifica l’assenza, ne informa il Consiglio comunale.
  3. Nel caso in cui il/la Consigliere/a, senza giustificato motivo, non interviene ad almeno sei sedute consecutive del Consiglio comunale, il Consiglio stesso delibera l’inizio della procedura per la dichiarazione di decadenza prevista dall’art. 173 dell’Ordinamento Regionale degli Enti Locali. Il/la Presidente comunica all’interessato la deliberazione del Consiglio, nonché la seduta nella quale sarà sentito; all’interessato deve essere dato un preavviso di almeno dieci giorni. La decadenza è dichiarata dal Consiglio, sentito l’interessato.

ART. 31 IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE

  1. Il Segretario Generale del Comune assiste alle adunanze delConsiglio comunale e cura i processiverbali, tramite personale di sua fiduciaa ciò adibito.
  2. In caso di sua assenza o di impedimento o di astensione prevista dalla legge, egli viene sostituito dalVice e in mancanza di questidal/dalla Consigliere/acomunale più giovane per età.

ART. 32 NOMINA DEGLI SCRUTATORI

  1. Prima di procedere alla trattazione di argomenti che comportino votazioni, il Consiglio, su proposta del/della Presidente dell’Assemblea, designa tre Consiglieri con funzioni di scrutatore.

ART. 33 REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE

  1. Di ogni seduta, a cura del Segretario Generale, è redatto sommario processo verbale.
  2. Il Consiglio può disporreche, in aggiunta alla redazione del processo verbale, il resoconto della seduta sia effettuato mediante l’uso di apparecchiature di registrazione e che ne sia riportatal’integrale trascrizione. La versione integrale della seduta è masterizzata su cd, depositato presso la Segreteria Generale.
  3. Il processo verbale è firmato dal/dalla Presidentee dal Segretario Generale.
  4. La proposta deliberativa di approvazione del processo verbale è depositata, in originale, presso l’Ufficio autonomo del Consiglio comunale, affinché ogni Consigliere possa prenderne visione prima della seduta successiva. Nella sessione successiva a quella alla quale il processo verbale si riferisce e prima di passare all’esame delle questioni poste all’ordine del giorno, il/la Presidente, assistito da tre scrutatori, scelti dal Consiglio tra i suoi componenti, pone in votazione l’approvazione del processo verbale.
  5. Ogni Consigliere può richiedere la parola per non più di cinque minuti, per fare inserire rettifiche nel processo verbale o per chiarire il contenuto delle proprie dichiarazioni, riportate nel processo verbale stesso o per fatto personale.6. La votazione del processo verbale è effettuata per alzata di mano e richiede il voto favorevole della maggioranza dei/delle Consiglieri/epresenti.

ART. 34 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  1. A inizio della seduta e dopo le eventuali approvazioni del processo verbale della sessione precedente, il Presidente fa le comunicazioni che sono di interesse del Consiglio.
  2. Dopo le comunicazioni del Presidente, può intervenire un Consigliere per gruppo, per non più di dieci minuti.
  3. Il Presidente può dare la parola ai singoli Consiglieri per comunicazioni urgenti per non più di dieci minuti. Se il Presidente concede la parola, si applica la disposizione prevista dal comma precedente.

ART. 35 TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO

  1. In ogni seduta, compiuti gli adempimenti indicati negli articoli precedenti, il/la Presidentemette in trattazione gli argomenti all’ordine del giorno, indicati nell’avviso di convocazione, secondo l’ordine della loro iscrizione.
  2. Il Consiglio non può deliberare su alcuna proposta o argomento che non sia posto all’ordine del giorno.

ART. 36 INVERSIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO

  1. Su proposta del/della Presidenteo di uno o più Consiglieri/e, può essere deliberata l’inversione dell’ordine del giorno con riferimento a una o più questioni iscritte. Sulla proposta, che può essere illustrata per un tempo non superiore a cinque minuti, possono prendere la parola, a loro volta per non più di cinqueminuti ciascuno, due Consiglieri che parlino rispettivamente uno a favore e l’altro contro la proposta.
  2. Si procede alla votazione della proposta per alzata di mano ed essa è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei/delle Consiglieri/epresenti.
  3. In caso di più proposte di inversione dell’ordine del giorno, il/la Presidentele pone in votazione singolarmente in ordine cronologico con riferimento alla numerazione assegnata nell’ordine del giorno.

ART. 37 ORDINE NELLA TRATTAZIONE DELL’ARGOMENTO

Nella trattazione dell’argomento o proposta all’ordine del giorno si procede con il seguente ordine:

  • Discussione generale sulla proposta di delibera;Discussione particolare sui singoli articoli della proposta, ove presenti, su emendamentie sub-emendamenti;
  • Votazione sugli emendamenti e sub-emendamenti e sugli articoli;
  • Illustrazione e votazione degli ordini del giorno;
  • Votazione sull’intera proposta.

ART. 38 DISCUSSIONE GENERALE

  1. La discussione generale sull’argomento o sulla proposta all’ordine del giorno inizia con la relazione di uno dei Consiglieri firmatari della proposta o del Sindaco o dell’Assessore proponente. La Relazione non può superare la durata di trenta minuti.
  2. Dopo la relazione e l’eventuale lettura del dispositivo della proposta di deliberazione richiesta da almeno due Consiglieri, è data la parola, per non più di venti minuti, al relatore o ai relatori della Commissione consiliare che hanno esaminato l’argomento o la proposta, al fine di comunicare il parere della Commissione e quello della minoranza, se da questa richiesto.
  3. Successivamente, è data la parola all’Assessore competente, per non più di venti minuti, se non è già intervenuto in precedenza in qualità di proponente.

ART. 39 INTERVENTO DEI CONSIGLIERI NELLA DISCUSSIONE GENERALE

  1. I/le Consiglieri/epossono intervenire nella discussione generale dopo che hanno ottenuto dal/dallaPresidente la facoltà di parlare.
  2. La parola è concessa ai Consiglieri, per non più di trenta minuti, secondo l’ordine in cui è richiesta.
  3. Nei casi di discussione generale previsti dai successivi artt. 52, 53, 54, 55, 56, 58, nonché nel caso della trattazione del bilancio annuale e pluriennale, il tempo concesso a ciascun Consigliere per il suo intervento nella discussionegenerale, è di un’ora.
  4. I/le Consiglieri/edevono parlare in piedi, rivolti al/alla Presidente, salvo che, per particolari ragioni non siano dallo stesso autorizzati a parlare rimanendo seduti.
  5. Nessuno può interrompere il/la Consigliere/amentre parla, fatta eccezione per il/la Presidente, il quale può intervenire per dare spiegazioni o chiarimenti.
  6. E’ consentito lo scambio di turno tra i/le Consiglieri/e iscritti a parlare.
  7. Ciascun Consigliere può intervenire nella discussione generale una seconda volta per non più di trenta minuti. E’ nella facoltà del/della Consigliere/arinunciare al secondo intervento e prolungare il primo intervento utilizzando il tempo che avrebbe a disposizione per il secondo.
  8. Se il/la Consigliere/aiscritto a parlare non è presente in aula o rinuncia, decade dalla facoltà di intervenire nella discussione generale.
  9. Se nessuno dei/delle Consiglieri/echiede di intervenire nella discussione generale, il/la Presidentela dichiara chiusa e si passa alla discussione sugliarticoli della proposta, sugli emendamenti o subemendamenti.

ART. 40 PRESENTAZIONE, DISCUSSIONE E VOTAZIONI SU EMENDAMENTI E SUB-EMENDAMENTI

  1. Gli emendamenti sono proposte di aggiunte o modifiche o soppressioni al testo del documento da portare in votazione.
  2. I sub-emendamenti sono proposte di modifiche agli emendamenti.
  3. Gli emendamenti devono essere presentati dai/dalle Consiglieri/eprima che si chiuda la discussione generale.
  4. I subemendamenti possono essere presentati prima che si chiuda la discussione sugli emendamenti. Il/la Presidenteinforma l’Assemblea sul numero di emendamenti e subemendamenti, redatti per iscritto e firmati dai proponenti, che sono stati presentati alla presidenza.
  5. La discussione sugli articoli della proposta, sugli emendamenti e sui subemendamenti inizia dopo la chiusura della discussione generale.
  6. Ciascun Consigliere, anche se non ha proposto emendamenti o subemendamenti, può intervenire nella discussione per non più di dieci minuti.
  7. Uguale tempo è concessoall’intervento eventuale dell’assessore competente. Ogni Consigliere può prendere la parola per dichiarazione di voto per non più di dieci minuti.
  8. Chiusa la discussione, il/la Presidentemette in votazione prima i sub-emendamenti e poi gli emendamenti ai quali i sub-emendamenti si riferiscono.
  9. Se i subemendamenti e gli emendamenti sono approvati, il testo del documento s’intende posto in votazione con le modifiche, le aggiunte e le soppressioni dovute all’approvazione degli emendamenti e dei sub-emendamenti. I sub-emendamenti, anche se approvati, decadono se gli emendamenti ai quali si riferiscono sono respinti.
  10. Nella votazione degli emendamenti, la precedenza è data a quelli soppressivi. Non sono ammessi sub-emendamenti soppressivi. Non sono ammessi, altresì, emendamenti e sub-emendamenti che contrastino con precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio.
  11. La discussione sugli articoli è consentita solo se sono stati presentati emendamenti al testo del documento da porre in votazione.

ART. 41 ILLUSTRAZIONE E VOTAZIONE DEGLI ORDINI DEL GIORNO

  1. Prima della votazione finale, ogni Consigliere può presentare ordini del giorno sul documento in discussione. L’ordine del giorno deve essere inerente alla proposta di delibera in discussione. Il/laPresidente decide sull’ammissibilità dell’ordine del giorno. Nel caso in cui il proponente contesti formalmente la decisione del/della Presidente, quest’ultimo convoca la conferenza dei capigruppo per la decisione finale.
  2. Il proponente può illustrare l’ordine del giorno per non più di dieci minuti e comunque, prima della votazione dello stesso, ne viene data lettura. Gli ordini del giorno sono illustrati e votati prima di procedere alla votazione finale del documento al quale si riferiscono, seguendo l’ordine della presentazione.
  3. Il proponente può ritirare, prima della votazione, l’ordine del giorno.
  4. Non si procede alla votazione dell’ordine del giorno se il proponente dichiara di rinunciarvi. L’ordine del giorno ritirato non può essere sottoscritto eripresentato da nessun altro Consigliere.
  5. L’ordine del giorno non è emendabile, ma può essere sostituito dai presentatori con altro ordine del giorno.6. L’ordine del giorno può essere sottoscritto da altri/altre Consiglieri/e previo consenso del proponente.

ART. 42 RICHIAMO AL REGOLAMENTO PER MOZIONE D’ORDINE O PER FATTO PERSONALE

  1. Durante la discussione, è sempre concessa la parola ai/alle Consiglieri/eper richiamo alla legge, per richiamo al regolamento, per mozione d’ordine o per fatto personale.
  2. Sul richiamo alla legge, il/la Consigliere/a è tenuto a citare puntualmente il riferimento normativo oggetto della presunta violazione.
  3. Sul richiamo al regolamento o all’ordine del giorno decide il/la Presidente, ma se il/laConsigliere/ache ha effettuato il richiamo insiste, la questione è posta in votazione. Prima della votazione possono intervenire, per dieci minuti, un Consigliere a favore e uno contro. Il Consiglio decide con votazione palese.
  4. E’ fatto personale l’essere intaccato nellapropria condotta od onorabilità o il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicare in che cosa tale fatto consiste. Il/la Presidentedecide in merito, ma se l’interessato insiste, decide il Consiglio senza discussione, con voto palese.

ART. 43 QUESTIONE PREGIUDIZIALE E PROPOSTA DI SOSPENSIVA

  1. E’ questione pregiudiziale la questione posta da uno o più Consiglieri, la quale, per motivi di fatto o di diritto, escluda che si possa deliberare sull’argomento in trattazione.
  2. E’ proposta di sospensiva la proposta di uno o più Consiglieri di sospendere o di rinviare ad altra seduta l’esame dell’argomento in trattazione.
  3. Sulla questione pregiudiziale e sulla proposta di sospensiva hanno diritto di intervenire, per non più di dieci minuti ciascuno, i proponenti e due consiglieri a favore e due contro.
  4. La questione pregiudiziale e la proposta di sospensiva devono essere discusse e votate prima che si proceda alla votazione dell’oggetto al quale si riferiscono.

ART. 44 RITIRO, RINUNCE O DECADENZA DEGLI EMENDAMENTI O SUB-EMENDAMENTI

  1. Nel caso in cui il proponente ritiri l’emendamento o il sub-emendamento o rinunci alla votazione, si procede ugualmente alla votazione se altro/altra Consigliere/a fa proprio, subito dopo l’annuncio da parte del/della Presidentedel ritiro o della rinuncia, l’emendamento o il sub-emendamento.
  2. Se il/la Consigliere/a che ha proposto l’emendamento o il sub-emendamento è assente dall’aula al momento della votazione, l’emendamento o il sub-emendamento è dichiarato decaduto, salvo che altro/altra Consigliere/a lo faccia proprio.

ART. 45 VOTAZIONE FINALE - DICHIARAZIONE DI VOTO

  1. Dopo l’eventuale votazione degli ordini del giorno, il/la Presidente, su richiesta degli uffici, può proporre le necessarie rettifiche agli emendamenti già approvati inconciliabili tra loro o con lo scopo della deliberazione o con alcune delle sue disposizioni. Dopo tale adempimento, il/la Presidentepone in votazione il testo del documento con le modifiche dovute agli emendamenti e ai sub-emendamenti approvati e alle eventuali rettifiche.
  2. Prima della votazione, i/le Consiglieri/e hanno diritto di parola per non più di dieci minuti, per motivare il loro voto o per dichiarare lapropria astensione.
  3. Nel caso in cui il/la Consigliere/asi astiene dalla votazione, perché portatore di un interesse personale rispetto all’oggetto della deliberazione, deve allontanarsi dall’aula e chiedere che del suo allontanamento sia dato atto nelprocesso verbale.
  4. Tale attestazione deve essere parimenti effettuata tutte le volte che il/la Consigliere/asi allontana dall’aula prima della votazione e richiede che del suo allontanamento sia dato atto nel processo verbale.

ART. 46 SISTEMI DI VOTAZIONE

  1. Le votazioni possono effettuarsi a scrutinio palese o a scrutinio segreto.
  2. Di norma, per le votazioni si procede a scrutinio palese.
  3. La votazione a scrutinio palese si effettua per alzata di mano o per appello nominale.
  4. All’appello nominale si fa ricorso quando vi è la richiesta di almeno due Consiglieri o per determinazione del/della Presidente. L’appello nominale è fatto dal Segretario Generale seguendo l’elenco dei Consiglieri per ordine alfabetico e ciascun Consigliere deve rispondere obbligatoriamente con un “SI” o un “NO” ovvero con la parola “astenuto”.
  5. E’ adottato lo scrutinio segreto quando la deliberazione riguarda persone, elezioni a cariche e negli altri casi previsti dalla legge. La votazione a scrutiniosegreto si effettua per mezzo di apposite schede, siglate dagli scrutatori, che, previo appello nominale dei Consiglieri, vengono depositate da ciascuno di essi, dopo il voto, in apposita urna. Il/la Presidentedeve avvertire i/le Consiglieri/esull’oggetto della votazione e deve assicurare la segretezza del voto. Il Segretario Generale prende nota dei votanti.
  6. Chiusa la votazione, gli scrutatori contano le schede ed effettuano ad alta voce lo spoglio, comunicando per iscritto l’esito della votazione al/alla Presidente, il quale proclama l’esito dellavotazione. Le schede contestate o annullate sono vidimate dal/dalla Presidente, dal segretario e da uno scrutatore e sono conservate nell’archivio del Comune; le altre, dopo la proclamazione del risultato, vengono distrutte.
  7. Nel caso in cui il/la Presidente, anche su richiesta di almeno due Consiglieri, disponga la controprova, non è consentito l’ingresso in aula di Consiglieri che non erano presenti al momento della votazione alla quale la controprova siriferisce. Per la controprova non è consentito l’appello nominale. Sia nel caso di scrutinio palese che nel caso di scrutinio segreto, la votazione può essere effettuata mediante procedimento elettronico, ove consentito dalla legge.
  8. Nel caso in cui la votazione a scrutinio segreto riguardi la nomina a incarichi o l’elezione di membri effettivi o supplenti, si procede, salvo che per legge o regolamento non sia disposto altrimenti, a un’unica votazione per tutti i soggetti da eleggere o da nominare.

ART.47 RISULTATO DELLA VOTAZIONE

  1. Le deliberazioni sono approvate se ottengono il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei/delle Consiglieri/e presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza qualificata.
  2. Il risultato della votazione è proclamato dal/dalla Presidente con la formula “Il Consiglio approva” o “Il Consiglio non approva”. Nel caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.
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